Ciò che sta emergendo sul caso legato alla scomparsa di Emanuela
Orlandi, caso che sarebbe stato meglio risolvere in passato,
non è una novità. È giusto ed è doveroso che il fratello, Pietro Orlandi, si batta per far chiarezza su quanto è accaduto alla sorella. Avrei fatto lo stesso se ne avessi avuta una: senza risparmiarmi. Tuttavia, una persona
canonizzata è stata coinvolta in tutto questo, e si tratta di san Giovanni
Paolo II.
Ora, senza andare per le lunghe, dove risiederebbe il problema? Non è
possibile chiamare in causa una persona canonizzata? Bisogna difendere senza
esclusione l’una e l’altra posizione? Il Vaticano nasconde qualcosa? Si tratta
di cose «insabbiate» dal Vaticano per scopi sconosciuti? Ah, si tenga presente
che il nuovo film su Don Gabriele Pietro Amorth uscito pochi giorni fa (L’esorcista
del Papa, aprile 2023), il cui protagonista è il noto attore Russel Crowe, ha
poco a che vedere con Don Amorth (leggere qui il comunicato dell’AIE sul
trailer) ed è sconvolgente leggere i soliti commenti.
Pertanto, questo articolo non vuole essere né la difesa cieca di una
parte o dell’altra né il solito calderone di «slogan», come oggi si verifica
per tanti argomenti. Purtroppo molti titoli di giornali, oltre al contenuto, rasentano
il ridicolo. Non affermo questo per una particolare avversione nei confronti
dei giornalisti, anzi, ne conosco alcuni che sono tali con l’iniziale maiuscola
e che possono essere definiti come veri ministri dell’informazione, ma quello che
si apprende attraversi i mezzi di comunicazione di massa è… Lasciamo perdere.
Il rispetto per la sofferenza di una persona che chiede giustizia per la
sorella o il rispetto per una persona come Karol Wojtyła vanno al di
là di tutto questo clima nauseante. Lo scopo del presente articolo è quello di
rispondere alle tante voci che si stanno sollevando in merito al caso in
questione, in maniera facile, forse fin troppo… In che modo? Riportando ciò che
occorre per la «canonizzazione» di una persona. Attenzione: strettamente
parlando canonizzazione e santificazione non sono sinonimi, la prima avviene
con la dovuta proclamazione, la seconda avviene col Battesimo (Cfr. Catechismo
della Chiesa Cattolica, nn. 1212-1284), nonostante il titolo di Santo o Santa segua la canonizzazione.
È pazzesco che volino parole a destra e a manca, col risultato di agitare
le acque ma senza giungere alla conclusione. Molti giornalisti, con i loro
mezzi, da quel che è stato dichiarato hanno strumentalizzato alcune parole e
hanno fatto sì che queste colpissero la persona di Giovanni Paolo II. Certo, la strumentalizzazione c'è stata, ma non si può strumentalizzare ciò che non esiste, per cui le parole sono state pronunciate. Ovviamente,
bisogna fare notizia! Sfortunatamente non fanno altro che cadere nel ridicolo,
oltre a manifestare orgogliosamente una certa «ignoranza». Sì, si tratta di
ignoranza nel vero senso della parola: ignorare, derivante da ignarus, vuol dire «non sapere», «trascurare», «sottovalutare»,
così come leggo dal Dizionario etimologico della Rusconi. Ebbene non sanno cosa
occorre perché una persona possa essere canonizzata dalla Chiesa Cattolica, se
lo sapessero non agiterebbero così tanto le acque. Ripeto, non si tratta di
nessuno schieramento, ma solo di cercare di far capire che alcune notizie
potrebbero essere risparmiate, le quali non giovano né a chi cerca chiarezza né
a chi viene accusato. Occorre ripeterlo, dal momento che oggi bisogna stare
attenti anche al respiro.
Pertanto, questo sarà l’articolo più facile che abbia mai scritto,
poiché riporterà le procedure per la «canonizzazione», che viene dalla parola «canone»
(in greco κανών, che in tal caso vuol dire regola, norma, modello) e che vuol dire
«inserire nel canone», ossia in quell’elenco che riconosce pienamente quanto riportato
nella costituzione apostolica Divinus Perfectionis
Magister (circa la
nuova legislazione per le cause dei santi), risalente a Giovanni Paolo II,
della quale Papa Francesco ha modificato alcuni articoli. Il testo è abbastanza
lungo e spero che il lettore avrà la pazienza di leggerlo, poiché ne vale la
pena. Ecco il testo della Divinus Perfectionis
Magister, che
prendo dal sito vatican.va, della quale è messo a disposizione anche il formato
PDF:
***
Il Maestro
divino della perfezione e il modello, Cristo Gesù, che insieme al Padre e allo
Spirito Santo «unico santo», amò la Chiesa come una sposa e diede se stesso per
lei, per santificarla e renderla gloriosa ai suoi occhi. Pertanto, dato il
precetto a tutti i suoi discepoli, affinché imitassero la perfezione del Padre,
inviò lo Spirito Santo su tutti, che li muova internamente, affinché amino Dio
di tutto cuore, e affinché si amino reciprocamente, allo stesso modo in cui lui
li amò. I seguaci di Cristo - come si esorta attraverso il Concilio Vaticano II
- chiamati e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le loro opere ma secondo
il disegno e la grazia di lui, nel Battesimo della fede sono stati fatti
veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò veramente
santi.
Dio sceglie in
ogni tempo un gran numero di questi che, seguendo più da vicino l'esempio di
Cristo, offrano una gloriosa testimonianza del Regno dei cieli con lo
spargimento del sangue o con l'esercizio eroico delle virtù.
Invero la
Chiesa, che fin dagli inizi della religione cristiana ha sempre creduto che gli
Apostoli e i Martiri siano con noi strettamente uniti in Cristo, li ha
celebrati con particolare venerazione insieme con la beata Vergine Maria e i
santi Angeli, e ha implorato piamente l'aiuto della loro intercessione. A
questi in breve tempo si aggiunsero altri che avevano imitato più da vicino la
verginità e povertà di Cristo, e infine tutti gli altri, che il singolare
esercizio delle virtù cristiane e i carismi divini raccomandavano alla pia
devozione e imitazione dei fedeli.
Considerando
la vita di quelli che hanno fedelmente seguito Cristo, per una tale insolita
ragione siamo incitati a ricercare la Città futura e ci è insegnata una via
sicurissima attraverso la quale, tra le vicende del mondo, possiamo arrivare
alla perfetta unione con Cristo o, per dir meglio, alla santità, secondo lo
stato e la condizione propria di ciascuno.
Senza dubbio,
avendo una tal moltitudine di testimoni, attraverso i quali Dio si fa presente
a noi e ci parla, siamo attirati con grande forza a guardare il Regno suo nei
cieli. La Sede Apostolica, accogliendo i segni e la voce del suo Signore col
massimo timore e docilità, da tempi immemorabili, per il gravoso compito
affidatole di insegnare, santificare e reggere il Popolo di Dio, offre
all'imitazione dei fedeli, alla venerazione e all'invocazione gli uomini e le
donne insigni per lo splendore della carità e di tutte le altre virtù
evangeliche e dopo aver condotto i debiti accertamenti, dichiara con un solenne
atto di canonizzazione che essi sono Santi o Sante.
L'Ordinamento
delle cause di canonizzazione, che il Nostro predecessore Sisto V affidò alla
Congregazione dei Sacri Riti da lui stesso fondata, è stato sviluppato nel
corso dei tempi da sempre nuove norme, soprattutto ad opera di Urbano VIII, che
Prospero Lambertini (poi divenuto Benedetto XIV), raccogliendo anche esperienze
del tempo passato, lasciò ai posteri nell'opera intitolata Beatificazione dei
Servi di Dio e canonizzazione dei Beati, e che rimase come regola per quasi due
secoli presso la Sacra Congregazione dei Riti. Norme di tal genere infine
furono raccolte essenzialmente nel Codice di Diritto Canonico, pubblicato
nell'anno 1917.
Ma poiché il
progresso delle discipline storiche, che ha fatto grandi passi nel nostro
tempo, ha mostrato la necessità di arricchire la competente Commissione di uno
strumento di lavoro più adeguato, per rispondere meglio ai postulati dell'arte
critica, il nostro predecessore Pio XI con la Lettera apostolica «Già da
qualche tempo» (Motu proprio) pubblicata il 6 febbraio 1930, istituì presso la
Sacra Congregazione dei Riti la «Sezione storica» e le affidò lo studio delle
cause «storiche». Il 4 gennaio 1939 lo stesso Pontefice fece pubblicare le
Norme da osservare nell'istruire processi ordinari sulle cause storiche, con le
quali rese di fatto superfluo il processo «apostolico», così che nelle cause
«storiche» unico divenne il processo con autorità ordinaria.
Paolo VI poi,
con la Lettera apostolica «Sanctitas clarior» del 19 marzo 1967, stabilì che,
anche nelle cause più recenti, si facesse un unico processo per quanto riguarda
l'istruzione, cioè per raccogliere le prove, che il Vescovo istruisce, previo
permesso tuttavia della Santa Sede. Il medesimo Pontefice con la costituzione
apostolica «Sacra Congregazione dei Riti» dell'8 maggio 1969, in luogo della
Sacra Congregazione dei Riti istituì due nuovi Dicasteri, ad uno dei quali
affidò l'incarico di dare un assetto al Culto divino, all'altro quello di trattare
le cause dei santi; in questa stessa occasione mutò alquanto l'ordine di
procedere nelle medesime.
Dopo le più
recenti esperienze, infine, ci è parso opportuno di rivedere la via di
istruzione delle cause e dare un ordinamento alla stessa Congregazione per le
cause dei Santi, per venire incontro alle esigenze degli studiosi e ai desideri
dei nostri fratelli nell'Episcopato, che hanno più volte sollecitato l'agilità
del modo di procedere, mantenendo tuttavia ferma la sicurezza delle
investigazioni in una questione di tanta gravità. Crediamo inoltre,
privilegiando la dottrina della collegialità proposta dal Concilio Vaticano II,
che sia assolutamente opportuno che gli stessi Vescovi si sentano maggiormente
uniti alla Sede Apostolica nella trattazione delle cause dei santi.
Per il futuro dunque, abrogate tutte le leggi di qualsiasi genere in materia, abbiamo stabilito che si debbano osservare le norme che seguono.
1. Ai Vescovi diocesani o alle autorità ecclesiastiche e agli altri equiparati nel diritto, entro i confini della loro giurisdizione, sia d'ufficio, sia su istanza dei singoli fedeli o di legittime aggregazioni e dei loro procuratori, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù o il martirio e fama di santità o martirio, i miracoli asseriti, e, se è il caso, l'antico culto del Servo di Dio, del quale viene chiesta la canonizzazione.
2. In ricerche di tal genere il Vescovo proceda secondo le Norme particolari da stabilirsi dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, in questo ordine:
1) Richieda al postulatore della causa, nominato legittimamente dal promotore, una accurata informazione sulla vita del Servo di Dio, e si faccia contemporaneamente da quello accuratamente illustrare i motivi che sembrano richiedere una causa di canonizzazione.
2) Se il Servo di Dio ha pubblicato suoi scritti, il Vescovo li faccia esaminare dai censori teologici.
3) Se non si è trovato nulla in tali scritti contro la fede e la morale, allora il Vescovo faccia esaminare gli altri scritti inediti (lettere, diari, ecc.) e tutti i documenti, che in qualunque modo riguardino la causa, da persone adatte allo scopo, che, dopo aver compiuto il loro compito con scrupolosità, devono stendere una relazione sugli accertamenti fatti.
4) Se da quanto fatto finora il Vescovo riterrà nella sua prudenza che si possa procedere oltre, faccia interrogare i testimoni addotti dal postulatore e gli altri che d'ufficio devono essere chiamati secondo il rito. Se poi fosse urgente l'esame dei testimoni per non perdere la possibilità di avere le prove, devono essere interrogati anche se non è ancora stata terminata l'indagine sui documenti.
5) La ricerca sui miracoli asseriti si faccia separatamente dall'indagine sulle virtù o sul martirio.
6) Terminate le indagini, si trasmettano tutti gli atti in duplice copia alla Sacra Congregazione, insieme a un esemplare dei libri del Servo di Dio esaminati dai censori teologici con il relativo giudizio. Il Vescovo inoltre deve aggiungere una dichiarazione sull'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non culto.
3. E' compito
della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, presieduta dal Cardinale
Prefetto, con l'aiuto del Segretario, di fare ciò che concerne la
canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i Vescovi nell'istruire le
cause con il consiglio e le istruzioni, sia studiando a fondo le cause, sia
infine pronunziandosi con il voto. Alla Congregazione spetta ancora di decidere
su tutte quelle cose che si riferiscono all'autenticità e alla conservazione
delle reliquie.
4. E' compito
del Segretario: 1) curare le relazioni con gli esterni, in particolare con i
Vescovi che istruiscono le cause; 2) partecipare alle discussioni in merito
alla causa, portando il voto nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei
Vescovi; 3) stendere la relazione sui voti dei Cardinali e dei Vescovi, da
consegnare al Sommo Pontefice.
5.
Nell'adempiere al suo compito il Segretario è aiutato dal Sottosegretario, a
cui spetta in particolare di vedere se sono state osservate le prescrizioni di
legge nell'istruzione delle cause, ed è aiutato anche da un congruo numero di
Ufficiali minori.
6. Per lo
studio delle cause presso la Sacra Congregazione c'è il Collegio dei Relatori,
presieduto dal Relatore generale.
7. E' compito
dei singoli Relatori:
1) studiare le cause loro affidate con i cooperatori
esterni e preparare le «Positiones super virtutibus et martyrio»;
2) illustrare per scritto tutti i chiarimenti storici, se sono stati richiesti
dai Consultori;
3) partecipare come esperti, senza diritto di voto, alla riunione dei teologi.
8. Ci sarà in
particolare uno dei Relatori che avrà l'incarico di occuparsi a fondo della
«Positio super miraculis», che parteciperà alla riunione dei medici e al
Congresso dei teologi.
9. Il Relatore
generale, che presiede la riunione dei Consultori storici, è aiutato da alcuni
Collaboratori nei suoi studi.
10. Presso la
Sacra Congregazione c'è un «Promotor fidei» o Prelato teologo, che ha il
seguente compito: 1) presiedere il Congresso dei teologi, in cui ha diritto di
voto; 2) preparare la relazione sullo stesso Congresso; 3) partecipare alla
Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi come esperto, senza tuttavia
diritto di voto. Per una o un'altra causa, se sarà necessario, dal Cardinale
Prefetto potra essere nominato un «Promotor» fidei che faccia al caso.
11. Per
trattare le cause dei Santi sono a disposizione Consultori, chiamati da diverse
parti, con specifica esperienza, chi in campo storico, chi in campo teologico.
12. Per l'esame
delle guarigioni, che vengono presentate come miracoli, si tiene presso la
Sacra Congregazione una commissione di medici.
13. Dopo che
il Vescovo ha inviato a Roma tutti gli atti e i documenti riguardanti la causa
nella Sacra Congregazione per le Cause Santi si proceda in tal modo:
1) Innanzitutto il Sottosegretario esamina attentamente se nelle inchieste fatte dal Vescovo sono state osservate tutte le norme di legge e riferisce nel Congresso ordinario sull'esito dell'esame.
2) Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un Cooperatore esterno, farà la «Positio super virtutibus vel super martyrio», secondo le regole della critica agiografica.
3) Nelle cause antiche e in quelle recenti, la cui indole particolare richiederà il giudizio del Relatore generale, la «Positio», una volta stesa, dovrà essere sottoposta all'esame dei Consultori esperti specifici della materia, perché esprimano il voto sul suo valore scientifico sulla sufficienza all'effetto. In singoli casi la Sacra Congregazione può affidare la «Positio» anche ad altri studiosi, non compresi nel numero dei Consultori.
4) La «Positio» (con i voti scritti dei Consultori storici e con gli ulteriori chiarimenti del Relatore, se saranno necessari) sarà consegnata ai Consultori teologi, che esprimeranno il voto sul merito della causa; è loro compito, insieme al «Promotor fidei», studiare tanto a fondo la causa fino a che sia stato completato l'esame delle questioni teologiche controverse, qualora ve ne siano, prima che si arrivi alla discussione nel Congresso specifico.
5) I voti definitivi dei Consultori teologi, insieme alle conclusioni stese dal «Promotor fidei», saranno affidate al giudizio dei Cardinali e dei Vescovi.
14. Sui
miracoli la Congregazione giudica con il seguente criterio:
1) I miracoli asseriti, sui quali il Relatore incaricato di ciò prepara la «Positio», sono esaminati nella riunione degli esperti (se si tratta di guarigioni, nella riunione dei medici); i voti e le conclusioni degli esperti sono esposti in una accurata relazione.
2) In secondo luogo si devono discutere i miracoli nello specifico Congresso dei teologi; e infine nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi.
15. Il parere
dei Padri Cardinali e dei Vescovi viene riferito al Sommo Pontefice, al quale
solo compete il diritto di decretare il culto pubblico ecclesiastico del Servo
Di Dio.
16. Nelle
singole cause di canonizzazione, il cui giudizio per il momento dipenda dalla
Sacra Congregazione, la stessa Sacra Congregazione stabilirà, con un decreto
particolare, il modo di procedere oltre, nell'osservanza tuttavia di questa
nuova legge.
17. Le norme
stabilite con questa Nostra costituzione cominciano ad entrare in vigore da
oggi. Vogliamo che queste norme e prescrizioni siano valide ed efficaci ora e
per il futuro, non essendo in opposizione, fin dove è necessario, con le
Costituzioni e gli ordinamenti apostolici fatti dai nostri predecessori, e le
altre prescrizioni degne anche di particolare menzione e deroga.
Roma, San
Pietro, 25 gennaio 1983, V anno del nostro Pontificato.
***
Il
motu proprio Maiorem hac dilectionem (2017) con cui Papa Francesco ha
modificato alcuni articoli, è possibile leggerlo cliccando sul titolo del motu
proprio. Inoltre, per quanto riguarda le Norme da osservarsi nelle inchieste diocesane nelle cause dei santi, è possibile leggerle cliccando sul titolo.
Nel motu proprio Maiorem hac dilectionem di Papa Francesco, sono
riportate alcune modifiche sia alla Divinus Perfectionis Magister sia
alle Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis
Sanctorum (Norme da osservarsi nelle inchieste diocesane nelle cause dei
santi).
Dopo
tutte queste informazioni, è ovvio che alcune notizie giornalistiche cadano nel
ridicolo, e mi pare strano che gli addetti ai lavori non rispondano come
dovrebbero. Senza contare che la Chiesa, anche per coloro che avanzano posizioni
avverse, ha dimostrato sempre la sua meticolosità, a volte anche esagerata. Ora,
è chiaro che chi scrive non potrà mai accettare certe voci su san Giovanni
Paolo II, prima di tutto perché è canonizzato, poi perché la canonizzazione
richiede tutto ciò che è stato riportato. Se si provasse a leggere ciò che san
Giovanni Paolo II ha scritto, ci si renderebbe conto di quanto sia stato
importante il suo studio dal punto di vista antropologico e dell’amore coniugale.
La questione merita di essere affrontata diversamente, senza l’utilizzo di quei
mezzi che già di per sé, a volte, sono sospetti. Allora sarebbe il caso che alcune
testate giornalistiche vagliassero bene le notizie, prima di dare l’impressione che queste mirino solo ad agitare le acque, sì, ma della pozzanghera. Potrebbe insinuarsi
il pensiero che queste notizie mirino proprio a raggiungere uno scopo che non è
affatto quello della ἀλήθεια. E
di notizie sparate in questo modo, sinceramente, ne ho le scatole piene… E non
solo io.
Gabriele Cianfrani
Gli
articoli seguenti della Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister di
Giovanni Paolo II sono così modificati:
“Ai
Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto,
nell’ambito della loro giurisdizione, sia d'ufficio, sia ad istanza dei singoli
fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il
diritto di investigare circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o
il martirio e la fama di santità, di offerta della vita o di
martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente, sul culto antico del Servo
di Dio, di cui si chiede la canonizzazione”.
“L’Inchiesta
sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù, sull’offerta
della vita o sul martirio”.
“studiare le cause loro affidate con i collaboratori
esterni e preparare le Positiones sulle virtù, sull’offerta della vita
o sul martirio”.
“Se
il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di
legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta,
aiutato da un collaboratore esterno, farà la Positio sulle virtù, sull’offerta
della vita o sul martirio, secondo le regole della critica agiografica”.